Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20121 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20121 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il 29/11/1976
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Reggio Calabria,
con sentenza del 30 gennaio 2025, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria il’11 aprile 2024 nei confronti di
NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011;
Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione quanto alla mancata
considerazione di una prova decisiva, cioè la mancata percezione da parte del ricorrente delle somme oggetto della prodromica attività lavorativa;
Rilevato che la doglianza oggetto dell’unico motivo è manifestamente
infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella di primo grado, ha dato una risposta adeguata e coerente alle analoghe
censure già esposte nell’atto di appello evidenziando che il ricorrente non ha mai dato prova dell’impossibilità di adempiere, tanto che non ha mai rappresentato
l’impossibilità a farlo né ha mai richiesto la rateizzazione, ciò anche avendo sin dalla notifica piena e completa conoscenza dell’obbligo cui era tenuto ad adempiere;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il criterio di giudizio
applicato è corretto e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in
questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delg ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna+10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della GLYPH delle ammende.
Così deciso il 17/4/2025