Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Respinto dalla Cassazione
Quando si intraprende un percorso giudiziario, l’esito non è mai scontato, specialmente quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare le severe conseguenze di un ricorso inammissibile. Questo provvedimento sottolinea come un’impugnazione, se non correttamente formulata secondo i crismi di legge, non solo non viene esaminata nel merito, ma comporta anche sanzioni economiche per chi l’ha proposta.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda processuale trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia in data 30 novembre 2023. Un imputato, ritenendo ingiusta tale decisione, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, sperando in una riforma della pronuncia a lui sfavorevole. Il caso è quindi approdato dinanzi alla Settima Sezione Penale della Suprema Corte per la valutazione di legittimità.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
Con un’ordinanza emessa il 18 marzo 2025, la Corte di Cassazione ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto e perentorio. L’impugnazione è stata dichiarata inammissibile.
Questa declaratoria significa che i giudici di legittimità non sono entrati nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente. La Corte non ha valutato se le sue doglianze fossero fondate o meno, ma si è fermata a un controllo preliminare, riscontrando la mancanza dei presupposti necessari affinché il ricorso potesse essere esaminato. La decisione della Corte d’Appello di Venezia è diventata, di conseguenza, definitiva.
Le Motivazioni dietro la Dichiarazione di Inammissibilità
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, in ambito penale, le cause possono essere molteplici. Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, ad esempio, per la genericità dei motivi, perché solleva questioni di fatto che non possono essere valutate in sede di legittimità, per la tardività della sua presentazione o per altri vizi di forma previsti dal codice di procedura penale. L’esito del caso in esame funge da monito sull’importanza di redigere un ricorso in modo tecnicamente ineccepibile, poiché un errore procedurale può precludere qualsiasi discussione sul merito della vicenda.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conseguenze pratiche di questa ordinanza sono significative. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello è divenuta irrevocabile. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Infine, ed è questo l’aspetto più rilevante, è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria non ha natura risarcitoria, ma punitiva e dissuasiva, ed è volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione, pertanto, ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità, pena sanzioni concrete e immediate.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della questione perché l’appello presentava vizi procedurali, di forma, oppure mancava dei requisiti previsti dalla legge per essere discusso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e a versare una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
La dichiarazione di inammissibilità modifica la sentenza precedente?
No, la dichiarazione di inammissibilità non modifica la decisione del giudice precedente, ma la rende definitiva e non più impugnabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19943 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19943 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DESENZANO DEL GARDA il 18/09/1984
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata assunzione
di una prova ritenuta decisiva dalla difesa in relazione alla qualità della oggetto di contestazione (con riferimento alla riconducibilità della stessa ai ma
registrati), è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a front
motivazione sufficiente e non illogica, e di adeguato esame delle deduzion difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 18/03/2025
Il Co sigliere Estensore