Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19919 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19919 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 10/05/1959
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 474 cod. pen.;
rilevato che l’unico motivo di ricorso – con il quale si lamenta l’erronea applicazione dell
474 cod. pen.- è inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la
dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del
04/07/2019, COGNOME, Rv. 277637 – 01, che – quanto alla violazione di legge – richiama il dispos dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione rich
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese,
Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME; con riferimento alla violazione d legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME Rv. Rv. 282095 – 01, non massimata sul
punto, che richiama l’art. 606, comma 3, cit.);
616 cod. proc. pen. la ritenuto che, all’inammissibilità del ricorso consegue
ex art.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/02/2025.