Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19904 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19904 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a COREGLIA ANTELMINELLI il 11/12/1949
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di
Firenze che – per quel che qui rileva – ne ha confermato la condanna per i delitti di bancar impropria da operazioni dolose e bancarotta documentale semplice;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione della le penale in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitti cu cui all’art. 223, comm
2, legge fall., lungi dal muovere compiute censure di legittimità, contiene allegazioni del assertive (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
considerato che il secondo e terzo motivo di ricorso, con cui si assumono, rispettivamente, la violazione della legge penale e processuale in ragione dell’intervenuta prescrizione del reato di
art. 219, comma 2, n. 1, all’art. 217 R.D. 267/1942 e rispetto alla sussistenza dell’aggravante
ex legge penale (alla luce della prescrizione del delitto di bancarotta semplice), sono manifestamen
infondati, in quanto la prescrizione del reato (commesso il 14 febbraio 2017) sarebbe maturata il 1
agosto 2024, e dunque successivamente alla sentenza di secondo grado, ma non può essere rilevata poiché il ricorso è inammissibile (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266818 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/02/2025.