Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19891 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19891 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a TRANI il 12/12/1965
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in funzione di Giudice del rinvio, per quel che qui rileva, riconosciuta l’attenuante di cui all
in mitius comma 1, n. 2, cod. pen., ha rideterminato
la pena inflitta;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui si denunciano la violazione della legg penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio,
particolare per l’aumento applicato ai sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen. per la detenzione il por un’arma di cui al capo A. della rubrica – è manifestamente infondato e privo di specificità in qua
la Corte distrettuale, contrariamente a quanto assunto nel ricorso, ha esposto gli elementi, rientr nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti nell’eser
del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv
279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01); la difesa non confronta con la motivazione, limitandosi ad assumere che sarebbero state disattese le doglianze
relative alla dosimetria della pena (in alcun modo indicate) e nel resto perorando un alternati apprezzamento di merito relativo alla personalità dell’imputato;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/02/2025.