Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19888 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19888 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a GENOVA 11 12/05/1976
avverso la sentenza del 12/09/2024 del TRIBUNALE di MASSA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Massa che, in funzione di giudice per l’appello, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato
in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la condanna per il delitto di minaccia;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamentano la violazione della le penale e il vizio della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputata, lun
contenere rituali censure di legittimità, deduce in maniera generica il travisamento della pr
(segnatamente, dell’ammissione da parte dell’imputata di aver inviato il messaggio vocale de quo)
che non può essere utilmente denunciato compendiandone il tenore del dato probatorio che viene in rilievo (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01); comunque non si confronta
effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha fondato la condanna – oltre che su tale ammissione – anche sullo specifico mezzo impiegato per veicolarla e sul riconoscimento della
voce dell’imputata da parte dei genitori della persona offesa; ed è del tutto ipotetico nella pa cui lamenta il difetto di genuinità del file (cfr. Sez. 6, n. 12975 del 06/02/2020, COGNOME, Rv.
– 03);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex
art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/02/2025.