Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19767 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19767 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 12/12/1971
avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 3553/25 COGNOME
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.
Visti i motivi di ricorso;
Esaminati che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso, attinenti alla mancata notif
Ritenuto del provvedimento di applicazione della detenzione domiciliare, sono manifestamente infondate
poiché si limitano a generiche censure, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo
(v. p. 2);
altresì che il secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, e
Ritenuto particolare alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla omessa
esclusione della recidiva, è privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. p. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05/2025