Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19729 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19729 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROMA il 19/07/1969
avverso la sentenza del 30/09/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
COGNOME NOMECOGNOME condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R.
n. 309 del 1990 all’esito di giudizio abbreviato alla pena di due anni di reclusione e di 6.666,0
di multa, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, articolando un motivo unico di ricorso violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto a
dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990;
Considerato che il precisato motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre sono v
prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da per individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di me
posto che la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché deve escludersi la lieve entità de fatto, sottolineando il dato quantitativo della sostanza rinvenuta in possesso dell’odierno rico
pari a grammi 47,10 di hashish rinvenuti sulla sua persona e suddivisi in involucri di peso diffe nonché a grammi 54,50 sequestrati presso l’abitazione, con possibilità di ricavarne complessivamente
1.389 dosi medie singole, nonché un bilancino di precisione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa
delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.