Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19591 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19591 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VERBANIA il 03/02/1996
avverso la sentenza del 15/10/2024 del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
[dato avviso alle parti9
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME che deduce il vizio di motivazione e la violazion di legge in relazione alla sussistenza dell’aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 d
1990 avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto la possibilità di ricorrere per cassa
deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma
2-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma
50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, paleseme
eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità
dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti contestazione (da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c
Cari, Rv. 279842), situazione, quest’ultima, certamente ravvisabile nel caso in esame, posto che, come emerge dall’imputazione, è contestata la detenzione di cocaina pari ad oltre otto kg.
di sostanza pura;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186
del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.