Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19543 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19543 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SESTO SAN GIOVANNI il 23/11/1973
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
letta altresì la memoria difensiva depositata nell’interesse dello stesso;
Ritenuto che primo motivo di ricorso che deduce l’inutilizzabilità della
relazione dalla quale desumere la provenienza illecita dei pezzi di ricambio dell’autovettura è reiterativo e manifestamente infondato, avuto riguardo alle
considerazioni svolte dalla Corte di appello a pag. 4 della sentenza impugnata.nella quale si sottolinea l’apporto decisivo della deposizione del teste COGNOME
che pertanto sul punto è stato fornito ed evidenziato nella impugnata
pronuncia un fondamentale elemento proveniente dalla deposizione testimoniale del verbalizzante;
che manifestamente infondata si rileva la richiesta di perizia alla luce delle
emergenze della dichiarazione testimoniale dalla quale risultava l’abbinamento dei pezzi di telaio alla vettura oggetto di precedente furto;
che altresì manifestamente infondate sono alla luce di quanto in precedenza esposto le doglianze in punto inutilizzabilità dedotte con la memoria depositata
per l’odierna udienza;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso, 15/04/2025