Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19173 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19173 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MISTRETTA il 24/04/1979
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente riproduttivo di profili di censura, in merito al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, già adeguatamen
vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla sentenza impugnata vedano le pagine 6 e 7 in cui la Corte territoriale ha escluso che la condotta ascritta al ricorr
sia ontologicamente diversa da quella contestata, affermando che anche l’impedimento all’esercizio del diritto di servitù, nella specie realizzato tramite l’apposizione del luc
configura la “violenza sulle cose” rilevante ai fini del reato di cui all’art. 392 cod. pen.);
ritenuto, infatti, che, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la violen cose può consistere anche in un mutamento di destinazione d’uso del bene, che non determini
danni materiali, purché, come accaduto nel caso di specie, l’intervento modificativo abbia concreta incidenza sull’interesse della persona offesa a mantenere inalterato lo stato dei luoghi
ostacolando in misura apprezzabile l’esercizio del suo diritto (così, da ultimo, Sez. 6, n. 35
del 20/06/2019, NOME, Rv. 276479);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 aprile 2025
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