Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18502 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18502 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ACERRA il 23/09/1988
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME con l’unico motivo in cui si articola il ricorso a firm
NOME COGNOME impugna la sentenza del 26/09/2024 della Corte di app
Bologna, che ha confermato la decisione di condanna del Tribunale di Bologna, emessa reato di cui all’art. 76 comma 3 d.lgs. 06 settembre 2022, n. 159, alla pena,
generiche, di mesi quattro di arresto, deducendo cumulativamente i vizi di inosse erronea applicazione della legge penale e di mancanza di motivazione, con riferimento a
di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., per non esser state asseritamente be modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del danno prodotto.
Considerato che le doglianze non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, i
riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito. I
dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza anche di uno soltanto dei presuppost
dall’art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678);
Rilevato che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter beneficio de quo, in ragione della natura dei pregiudizi penali annoverati dal soggetto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con cons condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo un’ esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremil ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 17 aprile 2025.