Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18491 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18491 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONOPOLI il 10/01/1978
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
(dato avviso alle ) udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 26 maggio 2023, che, in riforma della decisione assolutoria resa ai sensi dell’art. 131
bis cod. pen. dal Tribunale
di Bari 1’8 marzo 2021, decisione che era stata impugnata dal RM., ha condannato NOME
Tropiano alla pena di mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 4 com
1, 4
bis e 4
ter della legge n. 401 del 1989; fatto accertato il 6 dicembre 2016 in Monopoli.
Rilevato che il ricorso è tardivo, in quanto presentato 1’8 dicembre 2023, a fronte di una senten resa il 26 maggio 2023 e depositata il 20 luglio 2023, ossia entro il termine di 60 giorni fi
ai sensi dell’art. 544 comma 3 cod. proc. pen. dalla Corte territoriale, per cui, pur tenendo della sospensione feriale, il termine per proporre ricorso per cassazione scadeva il 23 ottob
2023, a nulla rilevando che il 27 ottobre 2023, dunque a termine per impugnare già scaduto, sia stata notificata all’imputato la sentenza recante la correzione dell’errore materiale c
soggetto tenuto al pagamento delle spese processuali (l’appellato e non l’appellante), atteso c alcuna notifica era dovuta alla difesa rispetto al deposito della motivazione della sentenza.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 novembre 2024.