Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21190 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21190 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a UDINE il 12/03/1969
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
1. Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Tries che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di sostituzione di persona;
2. Considerato che l’unico motivo di ricorso – che contesta la correttezza della motivazio posta alla base del giudizio di responsabilità – è manifestamente infondato, in quanto integra
delitto di sostituzione di persona qualsiasi condotta ingannevole tesa a far attribuire all’a da parte del soggetto passivo, un falso nome o un falso stato o false qualità personali cui la l
attribuisce specifici effetti giuridici (Sez. 5, n. 11406 del 12/06/2014, Resta, Rv. 263057
caso di specie è chiaramente emerso che il ricorrente abbia stipulato il contratto di fornit energia elettrica dichiarando di agire per conto della persona offesa, e il giudice di meri
esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici
Come noto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità
meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedim impugnato – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugna
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, in dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa risp a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4 dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente