Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21190 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21190 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1. Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Tries che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di sostituzione di persona;
2. Considerato che l’unico motivo di ricorso – che contesta la correttezza della motivazio posta alla base del giudizio di responsabilità – è manifestamente infondato, in quanto integra
delitto di sostituzione di persona qualsiasi condotta ingannevole tesa a far attribuire all’a da parte del soggetto passivo, un falso nome o un falso stato o false qualità personali cui la l
attribuisce specifici effetti giuridici (Sez. 5, n. 11406 del 12/06/2014, Resta, Rv. 263057
caso di specie è chiaramente emerso che il ricorrente abbia stipulato il contratto di fornit energia elettrica dichiarando di agire per conto della persona offesa, e il giudice di meri
esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici
Come noto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità
meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedim impugnato – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugna
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, in dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa risp a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4 dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente