Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21174 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21174 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CERIGNOLA il 31/07/1997
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Pasquale;
ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il
vizio di motivazione in ordine alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio operato dalla Corte di appello in misura superiore al minimo edittale è
manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la sanzione base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in
aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che, nel caso di specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente
assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti
(si vedano le pagg. 5-6 della sentenza impugnata ove è dato rilievo, ai fini della dosimetria della pena, al disvalore dei fatti in relazione al numero dei beni ricettati
e ai precedenti penali a carico dell’imputato) che costituiscono indici di commisurazione della pena;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 2025
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La Presidente