Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21133 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21133 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SARNICO il 17/02/1981
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME CorradoCOGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il
vizio di motivazione con riferimento alla esclusione della causa di non punibilità
prevista dall’art. 131 bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e
disattesi dalla corte di merito e che, pertanto, non sono specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica
argomentata. Il giudice di appello (pagine da 5 a 7 della sentenza impugnata) ha richiamato circostanze in fatto (con le quali il ricorrente non si confronta) ritenut
tali da escludere il carattere irrisorio dell’offesa arrecata, in conformità del princip di diritto secondo cui la causa di esclusione per particolare tenuità del fatto,
prevista dall’art. 131-bis cod. pen, è applicabile a condizione che la fattispecie concreta, all’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti all
“modalità della condotta” e alla “esiguità del danno o del pericolo” risulti caratterizzata da una offensività minima ( sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022,
COGNOME, Rv. 283731; Sez. 6 n- 40278 del 21/09/2021, COGNOME, Rv. 279311; sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, COGNOME, Rv 279311).
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2025