Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18049 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18049 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il 13/11/1986 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME nel quale
il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n.159 – non sono consentite in sede
di legittimità, risolvendosi in doglianze di fatto.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già
adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Messina con la sentenza impugnata. Invero, in detta pronuncia si evidenzia
che è inverosimile che l’imputato – che al momento dei controlli non era affetto da alcuna patologia, né ha dedotto di aver assunto farmaci o altre sostanze con effetto
soporifero – in occasione di ben cinque controlli effettuati in orario notturno, non abbia sentito il suono del citofono che si è prolungato con insistenza per almeno dieci
minuti.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.