Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna alle Spese
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere le conseguenze di un ricorso inammissibile. Quando un’impugnazione non supera il vaglio preliminare della Suprema Corte, non solo la decisione impugnata diventa definitiva, ma scattano anche sanzioni economiche a carico del ricorrente. Questo caso evidenzia la severità con cui l’ordinamento sanziona i ricorsi che non rispettano i requisiti di legge.
Il Fatto: l’Appello dinanzi alla Suprema Corte
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha tentato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le sue doglianze dinanzi ai giudici di legittimità. Il procedimento si è svolto con la rituale comunicazione dell’avviso di udienza a tutte le parti coinvolte, garantendo il rispetto del contraddittorio.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
All’esito dell’udienza, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha risolto la questione in via preliminare. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. Tale decisione ha comportato due conseguenze dirette e significative per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il provvedimento, nella sua concisione tipica delle ordinanze di inammissibilità, non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato a tale declaratoria. Tuttavia, in via generale, un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile quando presenta vizi che ne impediscono l’esame nel merito. Tali vizi possono consistere, ad esempio, nella proposizione di motivi non consentiti dalla legge (come la richiesta di una nuova valutazione dei fatti), nella mancanza di specificità delle censure, o nel mancato rispetto dei termini per l’impugnazione. La condanna alla sanzione pecuniaria, oltre alle spese, ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori che appesantiscono il lavoro della Suprema Corte.
Le Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio cardine della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario, soggetto a rigorosi limiti di ammissibilità. La declaratoria di ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma un atto che sancisce la definitività della sentenza impugnata e comporta conseguenze economiche rilevanti per il ricorrente. Ciò sottolinea l’importanza per i difensori di valutare attentamente i presupposti del ricorso prima di adire la Suprema Corte, per evitare di esporre i propri assistiti a sanzioni che si aggiungono alla condanna già subita.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché l’atto di impugnazione mancava dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
La decisione della Corte d’Appello è stata modificata da questa ordinanza?
No. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende definitiva la sentenza impugnata, in questo caso quella della Corte d’Appello di Bologna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29743 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29743 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il motivo di ricorso.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo
l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli
elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie con riferimento ai nove precedenti penali di COGNOME, di cui tre per reati della stessa indole.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/03/2025.