Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17384 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17384 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazional considerato
in relazione all’art. 114 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di pro censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici
giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazion base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 sentenza impugna
sull’impossibilità di riconoscere l’invocata attenuante, in ragione del contribut irrisorio del COGNOME all’azione criminosa complessivamente considerata);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025
Il C nsiglipre Estensore