Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna alle Spese
L’ordinanza della Corte di Cassazione del 18 novembre 2024 offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha respinto l’impugnazione, condannando il ricorrente a significative sanzioni economiche. Questo caso sottolinea l’importanza cruciale del rispetto dei requisiti formali e sostanziali per accedere al giudizio di legittimità.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello in data 15 febbraio 2024. Il soggetto condannato in secondo grado ha deciso di impugnare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale, che ha fissato l’udienza per la discussione il 18 novembre 2024.
La Decisione della Suprema Corte sul Ricorso Inammissibile
All’esito dell’udienza, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria ha impedito ai giudici di entrare nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente. La decisione non si è limitata a respingere l’impugnazione, ma ha prodotto conseguenze economiche dirette per la parte che l’aveva proposta.
In particolare, il dispositivo dell’ordinanza ha stabilito due punti fondamentali:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a farsi carico di tutti i costi legati al procedimento dinanzi alla Cassazione.
2. Condanna al pagamento di un’ammenda: Oltre alle spese, è stata disposta una condanna al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene il testo dell’ordinanza si limiti al dispositivo, una declaratoria di ricorso inammissibile da parte della Corte di Cassazione, specialmente in sede penale, è generalmente riconducibile a vizi specifici dell’atto di impugnazione. Le ragioni possono essere molteplici e includono, ad esempio, la presentazione del ricorso oltre i termini di legge, la mancanza di motivi specifici e pertinenti come richiesto dal codice di procedura, o la proposizione di censure che mirano a una rivalutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La decisione di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una conseguenza prevista dalla legge per sanzionare l’abuso dello strumento processuale, ovvero l’aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei presupposti necessari.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: l’accesso alla giustizia, specialmente ai gradi più alti, è subordinato a regole precise. Un’impugnazione superficiale o tecnicamente errata non solo è destinata al fallimento, ma espone il proponente a sanzioni economiche rilevanti. Per il ricorrente, la declaratoria di inammissibilità comporta la definitività della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, con l’aggiunta dell’onere economico delle spese processuali e dell’ammenda. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica specializzata per la redazione di un ricorso in Cassazione, al fine di evitare esiti pregiudizievoli e costi aggiuntivi.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione sul ricorso presentato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminare il merito della questione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa implica concretamente una dichiarazione di ricorso inammissibile?
Implica che l’impugnazione viene respinta per motivi procedurali o formali. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata, e il ricorrente può essere condannato al pagamento di spese e sanzioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47527 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47527 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/01/1996
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato
Ritenuto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n.309/1990 non sono consentiti dalla legge in
sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice
di appello: il dato quantitativo (oltre cento gr. di sostanza stupefacente tipo
marijuana, già divisa in dosi), è stato correttamente ritenuto ostativo alla riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73, d.P.R. n. 309 cit.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la
di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 novembre 2024
Il Consigliere’relatore Presidente