Ricorso Inammissibile: la Cassazione conferma la condanna e aggiunge le spese
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti e severi nel giudizio di legittimità. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, chiudendo definitivamente un caso e addebitando al ricorrente non solo le spese del giudizio, ma anche una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni e le conseguenze di tale pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente, un cittadino straniero, contestava la decisione dei giudici di secondo grado, cercando di ottenere un annullamento o una riforma della stessa. Il caso è stato quindi sottoposto al vaglio della settima sezione penale della Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto: la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non entra nel merito delle argomentazioni proposte, ma si ferma a un livello precedente, ovvero alla verifica dei presupposti stessi dell’impugnazione. In sostanza, i giudici hanno ritenuto che il ricorso non possedesse i requisiti minimi, formali o sostanziali, per poter essere esaminato.
Le Conseguenze Economiche della Dichiarazione di Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze automatiche e gravose per chi ha presentato il ricorso. Come stabilito nel dispositivo dell’ordinanza (P.Q.M. – Per Questi Motivi), il ricorrente è stato condannato a:
1. Pagamento delle spese processuali: i costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento in Cassazione.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: in questo caso, l’importo è stato fissato in tremila euro. Si tratta di una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Le Motivazioni della Decisione
Anche se l’ordinanza è molto sintetica e non esplicita nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità, possiamo dedurle dalla natura stessa del provvedimento. Un ricorso inammissibile in Cassazione viene solitamente dichiarato quando i motivi presentati sono manifestamente infondati, ovvero privi di qualsiasi pregio giuridico, oppure quando si cerca di ottenere dalla Suprema Corte una rivalutazione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione, infatti, è giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e non riesaminare le prove. La decisione, presa in camera di consiglio senza un’udienza pubblica, suggerisce che la valutazione di inammissibilità fosse evidente fin da un primo esame degli atti.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un chiaro monito sull’importanza di presentare ricorsi solidamente argomentati in diritto. Proporre un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile, ma determina la condanna a sanzioni economiche significative, rendendo la sentenza impugnata immediatamente definitiva. Questa decisione rafforza il principio secondo cui l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità, evitando di sovraccaricare il sistema giudiziario con impugnazioni prive di fondamento.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso non rispetta i requisiti previsti dalla legge. L’impugnazione viene quindi respinta in via preliminare, senza analizzare le ragioni di fondo.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, che in questo caso specifico è stata quantificata in 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
La decisione della Corte di Appello è stata modificata da questa ordinanza?
No. Con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino non viene modificata e diventa definitiva, chiudendo così la vicenda processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16309 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16309 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RABAT( MAROCCO) il 28/06/2000
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
-alle-igart-i; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, NOME COGNOME ricorre averso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile
l’appello per intempestività.
2. Il ricorrente deduce carenze della motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano
perché tardivo.
4. Deve in proposito rilevarsi che la decisione della Corte di appello di Torino, intervenuta
14 ottobre 2024, è stata depositata, in assenza di ogni indicazione circa i termini di deposito, ex
17 ottobre successivo, entro i quindici giorni art. 544 comma 2, cod. proc. pen.; dal 30
ottobre 2024 decorrevano i trenta giorni previsti dall’art. 585, comma 1, lett.
b), e comma 2,
lett. c), cod. proc. pen., circostanza che, alla luce del proposto ricorso depositato il dicembre 2024, determina la tardività dell’impugnazione che sarebbe dovuta intervenire entro
il 29 novembre 2024.
5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/2025