Ricorso inammissibile: le conseguenze della condanna
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un chiaro esempio ci viene fornito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile, condannando il proponente a significative conseguenze economiche. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di presentare impugnazioni fondate e formalmente corrette per evitare sanzioni.
Il Caso in Esame: Un Appello Davanti alla Cassazione
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. Il ricorrente, un individuo nato nel 1979, ha cercato di ottenere la riforma della decisione di secondo grado. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con una valutazione preliminare da parte dei giudici di legittimità.
La Procedura di Legittimità
Il giudizio in Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Prima di analizzare le ragioni dell’appellante, la Corte verifica che il ricorso rispetti tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal codice di procedura penale. Se questi requisiti mancano, il ricorso viene bloccato in questa fase preliminare.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
Con una sintetica ma decisa ordinanza, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente. Il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha impedito ai giudici di entrare nel merito delle questioni sollevate, fermando di fatto il processo di revisione della sentenza d’appello.
Le conseguenze di tale declaratoria non sono state meramente procedurali. La Corte ha infatti applicato le disposizioni di legge che sanzionano l’utilizzo improprio dello strumento dell’impugnazione, condannando il ricorrente a due distinte voci di spesa:
1. Pagamento delle spese processuali: i costi relativi al procedimento svoltosi davanti alla Cassazione.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: una sanzione pecuniaria di tremila euro, destinata a un fondo statale per progetti di rieducazione e prevenzione del crimine.
Le motivazioni
Sebbene l’ordinanza non espliciti nel dettaglio i motivi specifici che hanno portato a giudicare il ricorso inammissibile, la decisione si fonda implicitamente sulla mancanza di uno o più requisiti essenziali previsti dalla legge per l’impugnazione. Le cause di inammissibilità possono essere molteplici, come la presentazione del ricorso oltre i termini di legge, la mancanza di motivi specifici e pertinenti, o il tentativo di sollevare questioni di fatto che non possono essere riesaminate in sede di legittimità. La condanna alla sanzione pecuniaria, inoltre, suggerisce che la Corte abbia ravvisato una certa negligenza o colpa nella proposizione del gravame.
Le conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. La proposizione di un ricorso inammissibile non solo si rivela inutile per la difesa del proprio diritto, ma comporta anche conseguenze economiche rilevanti. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, garantendo che le risorse della giustizia siano concentrate su casi meritevoli di un esame approfondito. Per i cittadini e i loro difensori, ciò rappresenta un monito a valutare con estrema attenzione i presupposti di ammissibilità prima di adire la Corte di Cassazione.
Qual è stato l’esito del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con un’apposita ordinanza.
Quali sono le conseguenze economiche per la persona il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha esaminato il merito della questione?
No, dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte non ha esaminato nel merito le ragioni dell’impugnazione, poiché l’atto non superava il vaglio preliminare dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16205 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16205 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 26/02/1979
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si censura l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, dal
momento che risulta immune da vizi censurabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d’appello, alla luce dell’assenza di elementi
positivamente valorizzabili, ha ritenuto di escludere tale beneficio, confermando la motivazione del giudice di primo grado che, sul punto, aveva valorizzato
altresì le gravi modalità del fatto, risultando plurime le violazioni delle prescrizioni e non avendo l’imputato fornito plausibili spiegazioni in merito
all’allontanamento dall’abitazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 aprile 2025
Il Consigliere NOME
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