Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18034 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18034 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a GARDONE VAL TROMPIA il 02/07/1988
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Osservato che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il
difensore lamenta violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – non sono consentite in sede di legittimità,
risolvendosi in doglianze generiche. E ciò a fronte della motivazione della sentenza della Corte di appello di Bologna impugnata, scevra da vizi logici e giuridici, che, nel
ritenere non fondato il motivo volto ad ottenere le attenuanti generiche, evidenzia, oltre al fatto che non emergono circostanze tali da giustificare una diminuzione di
pena, che la condotta dell’imputato, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, non può essere ritenuta di “ridotta offensività”, posto che egli non solo violava
l’obbligo di dimora nel comune di Bologna, ma si trovava in compagnia di soggetto pregiudicato. E sottolinea, inoltre, a riprova della particolare callidità del prevenuto,
i numerosi precedenti penali, tra i quali anche ben tre precedenti specifici.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.