Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15399 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15399 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 30/01/1988
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosci colpevole del reato di illecita detenzione di stupefacenti.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla assenza di valutazio degli atti ai fini del proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che
l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione dell correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 23694
COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente ( Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore
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