Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Economiche per il Ricorrente
Presentare un ricorso inammissibile in Cassazione non è una mossa priva di conseguenze. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda che, oltre alla delusione per il mancato esame nel merito della propria impugnazione, il ricorrente va incontro a precise sanzioni economiche. Questo principio, consolidato nella procedura penale, mira a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario.
Analizziamo insieme una decisione che illustra chiaramente l’applicazione di queste norme.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 4 ottobre 2024. Il ricorrente, un privato cittadino, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le sue doglianze davanti ai giudici di legittimità. La Suprema Corte, come da prassi, ha proceduto all’esame preliminare del ricorso per valutarne, appunto, l’ammissibilità.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
Con ordinanza del 2 aprile 2025, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha posto fine al percorso dell’impugnazione dichiarandone l’inammissibilità. La decisione non entra nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è duplice e di natura economica. La Corte ha condannato il ricorrente:
1. Al pagamento delle spese del procedimento.
2. Al versamento della somma di 500,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base di questa condanna economica sono puramente giuridiche e discendono direttamente dalla legge. La Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, una norma che disciplina proprio le conseguenze della declaratoria di inammissibilità di un ricorso. Tale articolo stabilisce che la parte privata che ha proposto l’impugnazione deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
In aggiunta, la stessa norma prevede il versamento di una somma pecuniaria alla cassa delle ammende, a meno che non emergano specifiche ‘ragioni di esonero’, che in questo caso non sono state ravvisate. La Corte, nel quantificare la sanzione in 500 euro, ha anche fatto riferimento a un principio stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000, che consolida la legittimità di tale meccanismo sanzionatorio. La logica è quella di sanzionare l’utilizzo improprio dello strumento processuale, che impegna inutilmente le risorse della giustizia.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale: la fase di ammissibilità è un filtro severo. Un ricorso inammissibile non è un esito neutro. Comporta costi certi e immediati per chi lo propone.
Le implicazioni pratiche sono chiare: prima di adire la Corte di Cassazione, è indispensabile una valutazione approfondita, con l’assistenza di un legale esperto, circa la sussistenza dei presupposti di legge per l’impugnazione. Agire con leggerezza o presentare motivi di ricorso non consentiti dalla legge espone al rischio concreto di vedersi addebitare non solo le spese del giudizio, ma anche una sanzione pecuniaria che, seppur variabile, costituisce un ulteriore onere economico.
Cosa succede quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione pecuniaria, in favore della cassa delle ammende.
Qual è la base giuridica per la condanna alle spese e alla sanzione?
La condanna è prevista dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, che regola le conseguenze in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
A quanto ammontava la sanzione pecuniaria in questo specifico caso?
Nel caso esaminato, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al versamento della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15367 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15367 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 18/08/1988
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale iforma del pronuncia emessa dal Tribunale di Rieti in data 22 febbraio 2024, qualifiG to il fatt
sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 e ritenuta la sussi >tenza del circostanze aggravanti di cui all’art. 80, comma 1, lett. a) e g) D.P.R. n. 3J9/1990
ridotto la pena inflitta all’imputato NOME ad anni tre e mesi quattro di r eclus euro 4.400 di multa.
Avverso tale pronuncia, l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fidi. cia, prop ricorso per cassazione, articolato in due motivi: 1) vizio di motivazione r úativame
alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 1, h tt. g) D.
n. 309/1990; 2) vizio di motivazione relativamente alla sussistenza dellz circostan aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. a) D.P.R. n. 309/1990.
Il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso depositando temp estivamen valida rinuncia.
Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 591 cod pen. Segue a norma dell’art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pag mento dell spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergenc o ragioni di esonero. (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentr delle spes processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammend 2.
Così deciso, il 2 aprile 2025.