Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15340 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15340 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CRUCOLI 1117/12/1971
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 39667 /2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 26 marzo 2025
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Cort e di Appello d
Catanzaro, che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto agg avato;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che lamenta difetto di motivaz one quanto a travisamento della prova – è inammissibile in quanto fondato su motivi che si
-isolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte
merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, pc ché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oT etto di rico
(Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 el( I 18/07/2014,
COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv 243838).
Ritenuto, invero, che la Corte territoriale ha adeguatamente motiw to in merito rispondendo alla censura circa l’incertezza in ordine al contenuto della casse .ta, contenu
indicato dal parroco, sia pure con la precisazione di una possibile oscillazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre mila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe se processual e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 marzo 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente