Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15032 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15032 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a MARSALA il 06/06/1961
COGNOME NOME nato a MARSALA il 06/03/1944
avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che le deduzioni sviluppate dai due ricorrenti COGNOME Giuseppe e
COGNOME NOME concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché
l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Palermo, che ha fornito una congrua
e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di
esperienza e convergente con quello del Tribunale;
ritenuto quanto alla idoneità delle minacce a turbare l’andamento dell’asta giudiziaria i ricorrenti censurano la valutazione operata dalle sentenze di merito
senza dedurre alcun travisamento ma solo una alternativa lettura delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità;
ritenuto che analoghe considerazioni valgono anche per il motivo del ricorso di Cudia relativo alla determinazione della pena ed al diniego delle circostanze
attenuanti generiche, tutti profili adeguatamente argomentati nella sentenza impugnata in piena condivisione delle valutazioni espresse nella motivazione della
sentenza del primo grado di giudizio (vedi pag. 9 della sentenza impugnata);
ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 31 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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Il P’ -sidente