Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15000 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15000 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 25/12/1981
avverso la sentenza del 11/11/2024 del TRIBUNALE di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME è inammissibile.
Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Firenze deducendo violazione di legge per la mancanza di procura speciale in relazione alla richiesta
applicazione pena avanzata dall’imputato difeso di ufficio e la mancata valutazione della s incapacità di intendere e di volere per abuso di sostanze stupefacenti, alla luce delle
condizioni rilevate al momento dell’accesso in ospedale.
Si tratta di censure assolutamente generiche ed inammissibili a fronte della personal richiesta di patteggiamento avanzata dall’imputato presente nel corso dell’udienza e del
mancanza di elementi rilevabili dagli atti circa una sua incapacità di esprimere una consapevo adesione alla scelta del rito, non essendo ovviamente sufficiente lo stato di assuntore
sostanze stupefacenti e l’atteggiamento di scarsa attenzione (“stato aresponsivo”) evidenziat nella diagnosi in sede di accesso al pronto soccorso, che non risulta proseguito nel cor
dell’interrogatorio reso in sede di convalida dell’arresto in cui ha ammesso i fatti, scusa nei confronti degli agenti operanti.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso 31 marzo 2025