Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile presentato alla Corte di Cassazione. Quando un’impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, non solo non viene esaminata nel merito, ma comporta anche sanzioni economiche per chi l’ha proposta. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio il meccanismo processuale e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli in data 9 ottobre 2024. L’imputato, tramite i suoi legali, ha deciso di impugnare tale decisione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, sperando di ottenerne l’annullamento o la riforma.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, riunitasi in udienza il 18 febbraio 2025, ha esaminato il ricorso. All’esito della camera di consiglio e dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere incaricato, la Corte ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa declaratoria impedisce alla Corte di entrare nel vivo della questione, ovvero di valutare se i motivi di ricorso fossero fondati. La decisione si ferma a un livello preliminare, constatando la mancanza dei presupposti necessari affinché il ricorso potesse essere giudicato.
Le Motivazioni
Sebbene il testo dell’ordinanza non entri nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità, possiamo delineare le cause più comuni. Generalmente, un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per motivi di procedura, come la tardività della sua presentazione, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (ad esempio, si contesta il merito dei fatti anziché una violazione di legge), o vizi nella sua formulazione.
L’obiettivo di questa sanzione processuale è scoraggiare la presentazione di appelli palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
La conseguenza principale della declaratoria di inammissibilità è duplice. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva. In secondo luogo, come stabilito dall’ordinanza, il ricorrente viene condannato a pagare:
1. Le spese processuali relative al giudizio di Cassazione.
2. Una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria non ha natura risarcitoria, ma punitiva, e serve da deterrente contro l’abuso dello strumento processuale del ricorso. La decisione, pertanto, ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato in modo responsabile, e la presentazione di ricorsi privi dei requisiti di legge comporta conseguenze economiche significative per la parte soccombente.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione riguardo al ricorso presentato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato proposto il ricorso?
Il ricorso era stato proposto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 09/10/2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14922 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14922 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TEVEROLA il 11/03/1966
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la-relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la carenza
motivazionale in merito alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 648 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura
già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni
alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l’erronea ritenuto
applicazione della legge penale in relazione all’art. 131
bis cod. pen., è
inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni
difensive (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/02/2025
Il Co sigliere Estensore