Ricorso Inammissibile: la Cassazione e la condanna alle spese
Quando un ricorso per Cassazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, le conseguenze per il proponente possono essere significative. Una recente ordinanza della Suprema Corte illustra chiaramente cosa accade in caso di ricorso inammissibile, una decisione che non solo rende definitiva la sentenza impugnata, ma comporta anche sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente. Analizziamo la vicenda processuale e le implicazioni di tale pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Ancona in data 30 maggio 2024. L’interessato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di adire la Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, per far valere le proprie ragioni.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 31 marzo 2025, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente. I giudici supremi, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato e aver dato avviso alle parti, hanno deciso di non procedere all’esame del merito del ricorso, dichiarandolo inammissibile.
Questa decisione ha avuto due conseguenze dirette e onerose per l’imputato:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità.
2. La condanna al pagamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o privi dei requisiti di legge.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è estremamente sintetica e non entra nel dettaglio delle ragioni specifiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Questo è tipico dei provvedimenti della Settima Sezione, che svolge una funzione di “filtro” per i ricorsi. La dichiarazione di ricorso inammissibile suggerisce che l’atto di impugnazione fosse carente dei requisiti essenziali previsti dal codice di procedura penale. Tali carenze possono riguardare, ad esempio, la formulazione dei motivi, la non corrispondenza tra le doglianze e i vizi denunciabili in Cassazione (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), oppure il mancato rispetto dei termini per la presentazione.
Le Conclusioni
La pronuncia conferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a casi in cui si lamentano specifici errori di diritto e non può trasformarsi in un terzo grado di merito. La declaratoria di inammissibilità non solo rende definitiva la sentenza impugnata, ma funge anche da deterrente contro impugnazioni dilatorie o pretestuose, attraverso l’imposizione di sanzioni economiche. Per il cittadino, ciò sottolinea l’importanza di affidarsi a un difensore esperto che possa valutare attentamente la sussistenza dei presupposti per un ricorso in Cassazione, evitando così esiti sfavorevoli e costi aggiuntivi.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte ha respinto l’impugnazione senza esaminarne il merito, poiché mancavano i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’ordinanza esaminata, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di Cassazione e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
L’ordinanza spiega i motivi specifici dell’inammissibilità del ricorso?
No, il provvedimento si limita a dichiarare l’inammissibilità e a statuire sulle conseguenti condanne economiche, senza entrare nel dettaglio delle ragioni giuridiche che hanno fondato la decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14702 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14702 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SENIGALLIA il 04/02/1971
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe, nonché la memoria difensiva;
ritenuto che il ricorso è nel suo complesso inammissibile, sollecitando in parte una rivalutazione delle prove, anche in ordine all’attendibilità della parte
civile, che sono state già esaminate e risolte nel giudizio di appello, con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede;
ritenuto che è manifestamente infondato il motivo volto a censurare l’omessa ammissione di un teste a difesa ex art. 507 cod. proc. pen., posto che
la necessità dell’integrazione probatoria costituisce una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità ove la Corte di appello abbia dato
un’adeguata giustificazione delle ragioni per cui le prove già acquisite sono idonee a definire il giudizio;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere es)efiore
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