Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14672 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14672 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 26/09/1991
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
dato avviso alle partit
NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova emessa a seguito di concordato
ex art. 599-bis cod. proc. pen. per i reati di tentato furto
pluriaggravato e furto pluriaggravato.
Il ricorso è articolato in un unico motivo, con il quale si deduce difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Esso deve, però, essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Va, infatti, ribadito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa
ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca
motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della
pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento
ex art. 129
cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 -01).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 marzo 2025
Il consigliere estensore
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Il Presidente