Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14274 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14274 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CATANIA il 19/03/1986
avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
avverso la sentenza indicata in epigrafe;
che questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170 – rilevato
01) ha già avuto modo di affermare che avverso la pronuncia emessa ex
art. 599- cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi
bis alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso
del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono consentite le doglianze relative a motivi rinunciati, alla
art. 129 cod. proc. pen.
mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex
e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edit
ovvero diversa da quella prevista dalla legge;
considerato che nel caso in esame il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi consentiti, così che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità;
rilevato, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/3/2025