Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Decisione della Cassazione
Quando un procedimento giudiziario giunge all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, l’esito non è sempre una decisione sul merito della questione. A volte, come nel caso analizzato oggi, l’atto di impugnazione viene giudicato un ricorso inammissibile, con conseguenze significative per chi lo ha proposto. Questa ordinanza ci offre un chiaro esempio delle implicazioni procedurali e patrimoniali di tale esito.
I Fatti del Procedimento
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Trento in data 10 aprile 2024. Il ricorrente, attraverso il suo difensore, ha cercato di ottenere l’annullamento o la riforma di tale decisione, portando il caso all’attenzione dei giudici di legittimità. La Settima Sezione Penale della Corte è stata quindi chiamata a valutare, in via preliminare, se il ricorso possedesse tutti i requisiti richiesti dalla legge per poter essere esaminato nel merito.
La Pronuncia della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
Con un’ordinanza emessa il 21 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente. I giudici supremi, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere relatore, hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria impedisce alla Corte di entrare nel vivo delle questioni sollevate, fermando il giudizio a una fase preliminare. La decisione non valuta se il ricorrente avesse torto o ragione, ma stabilisce che l’impugnazione non era proponibile secondo le regole del codice di procedura.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità
Sebbene l’ordinanza sia sintetica e non entri nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato alla decisione, una dichiarazione di inammissibilità in Cassazione è tipicamente fondata su vizi specifici. Le cause possono essere molteplici: il ricorso potrebbe essere stato presentato fuori termine, basato su motivi non consentiti dalla legge (come una rivalutazione dei fatti, non permessa in sede di legittimità), oppure privo di una specificità sufficiente a individuare le critiche mosse alla sentenza impugnata. La decisione della Corte implica che, nel caso di specie, una o più di queste carenze hanno impedito un esame del merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Economiche e Giuridiche
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono duplici. In primo luogo, la sentenza impugnata, quella della Corte d’Appello, diventa definitiva e irrevocabile, con piena forza esecutiva. In secondo luogo, scattano sanzioni di natura economica a carico del ricorrente. Come stabilito nel dispositivo, egli è stato condannato al pagamento delle spese processuali, ovvero i costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento. In aggiunta, la Corte ha imposto il pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione ha una finalità dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle norme procedurali, che congestionano inutilmente il sistema giudiziario.
Cosa significa quando la Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
La dichiarazione di inammissibilità incide sulla sentenza della Corte d’Appello?
Sì, la dichiarazione di inammissibilità rende la sentenza della Corte d’Appello definitiva e non più impugnabile. Ciò significa che quanto deciso in appello diventa l’esito finale del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18214 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18214 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI CODICE_FISCALE nato il 30/03/1975
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso dedotto dal difensore di Selmi
NOMECOGNOME in ordine alla manifesta illogicità dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, è meramente riproduttivo di censure già
adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, valorizzando sia le risultanze processuali che testimoniali (si veda da
pag. 6 a 9 della sentenza impugnata);
Considerato altresì che anche il secondo motivo di ricorso, relativo al dolo
del delitto di calunnia, si risolve in una rivalutazione delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da
lineare e coerente logicità sulla base dell’esauriente disamina dei dati probatori;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025.