Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13912 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13912 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 23/07/1969
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la elazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il
vizio motivazionale in relazione agli artt. 633, 54 e 131
bis cod. pen., sono
indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi
da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata
(si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato; pagg. 5 – 7 sulle motivate ragioni
ostative al riconoscimento della scriminante di cui all’art. 54 cod. pen., nonché
della causa di non punibilità
ex art. 131
bis cod. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025
Il Co sigliere Estensore