Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20116 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20116 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MILANO il 09/09/2003
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, ha confermato la
sentenza di pronunciata dal Tribunale di Milano il 25/9/2023 nei confronti di NOME COGNOME i relazione al reato di cui all’art. 4 I. 110 del 1975;
Rilevato che con il ricorsosi deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordi
alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.;
Rilevato che le doglianze non sono consentite ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc.
pen. in quanto con l’atto di appello la difesa aveva censurato esclusivamente la determinazione della pena con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze generiche (cfr. pag. 3
della sentenza impugnata) e la questione circa l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. non era stato devoluta alla cognizione del giudice dell’impugnazione e questa, conseguentemente,
comportando anche una valutazione e un accertamento in fatto, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese
a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2,
n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
processuali e della somma di euro tremila in favore della cas selle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Così deciso il 17/4/2025