Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19939 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19939 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il 03/02/1995 COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il 17/12/1969
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché le memorie
inviate dalle rispettive difese, ma di identico contenuto, senza alcun motivo nuo considerato
che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed vizio motivazionale in relazione all’art. 648 cod. pen., sono indeducibili po
riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con co argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica c
analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, particolare, pagg. 2 – 4 della sentenza impugnata sul compendio probator
comprovante la sussistenza del reato contestato ai ricorrenti);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili co
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cas delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/03/2025
Il Con igliere Estensore