Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19932 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19932 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che, a dispetto dell’assunto difensivo, basato sull’assenza
dell’imputato CC giudizio di primo grado, con conseguente ‘estensione’ del termine per proporre appello, ex art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen., risulta dall’esame
in procedendo degli atti (consentito a questa Corte in ragione della natura
dell’eccezione sollevata: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092
nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto)
che all’udienza del 7 luglio 2023 l’imputato è comparso e che il giudice ne ha conseguentemente revocata l’assenza;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/03/2025
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