Ricorso inammissibile: la Cassazione condanna alle spese e al pagamento di un’ammenda
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione Penale, il 18 marzo 2025, offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso inammissibile. Quando un’impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, la parte che l’ha proposta non solo vede la sua richiesta respinta, ma va incontro a precise sanzioni economiche. Questo caso evidenzia l’importanza di una valutazione attenta dei presupposti legali prima di adire la Suprema Corte.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria in data 24 ottobre 2024. Il ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, il più alto grado di giurisdizione, con l’obiettivo di ottenerne la riforma.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, dopo aver ricevuto il ricorso e averne valutato i presupposti, ha emesso un’ordinanza con un dispositivo netto e perentorio. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione e di valutare la fondatezza delle doglianze sollevate. La decisione della Corte d’Appello, pertanto, diventa definitiva e non più impugnabile.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è un provvedimento sintetico e non entra nel dettaglio delle ragioni specifiche che hanno portato a qualificare il ricorso come inammissibile. Tuttavia, in linea generale, un’impugnazione può essere dichiarata tale per diverse ragioni previste dal codice di procedura penale. Tra le cause più comuni vi sono:
* Vizi di forma: Il ricorso non rispetta i requisiti formali richiesti dalla legge (es. mancanza di sottoscrizione del difensore, errata notifica).
* Manifesta infondatezza: I motivi addotti sono palesemente privi di pregio giuridico e non meritevoli di un esame approfondito.
* Motivi non consentiti: Il ricorso si basa su censure relative al merito dei fatti, che non possono essere oggetto di valutazione in sede di legittimità, dove la Corte si limita a verificare la corretta applicazione della legge.
* Tardività: Il ricorso è stato presentato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
La decisione della Corte, pur non esplicitando la causa specifica, si fonda su una di queste criticità, che ha precluso l’esame nel merito.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche della declaratoria di inammissibilità sono significative. La Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Pagamento delle spese processuali: Il ricorrente deve farsi carico dei costi relativi al procedimento dinanzi alla Cassazione.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: È stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro. Questa somma non è un risarcimento, ma una sanzione volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente ai gradi più alti, deve essere esercitato con responsabilità e sulla base di solidi presupposti giuridici. In caso contrario, le conseguenze economiche possono essere rilevanti.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione lo ha respinto senza esaminarlo nel merito, perché privo dei requisiti fondamentali previsti dalla legge. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Cos’è la Cassa delle ammende?
È un ente statale che raccoglie i proventi delle ammende e delle sanzioni pecuniarie disposte in sede penale. I fondi raccolti sono destinati a finanziare programmi di reinserimento per i detenuti e a migliorare le strutture carcerarie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19932 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19932 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POZZUOLI il 16/06/1977
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che, a dispetto dell’assunto difensivo, basato sull’assenza
dell’imputato CC giudizio di primo grado, con conseguente ‘estensione’ del termine per proporre appello, ex art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen., risulta dall’esame
in procedendo degli atti (consentito a questa Corte in ragione della natura
dell’eccezione sollevata: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092
nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME non mass. sul punto)
che all’udienza del 7 luglio 2023 l’imputato è comparso e che il giudice ne ha conseguentemente revocata l’assenza;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/03/2025
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