Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione si Ferma
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opzione sempre percorribile. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze di un ricorso inammissibile, una decisione che pone fine al percorso giudiziario e comporta conseguenze economiche per chi lo ha proposto. Approfondiamo questo caso specifico per capire meglio le dinamiche procedurali e gli esiti.
Il Contesto del Ricorso
Il caso in esame nasce da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. Il ricorrente, tramite i suoi legali, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le sue ragioni dinanzi ai giudici di legittimità.
La Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, ha esaminato i presupposti dell’impugnazione prima di entrare nel merito delle questioni sollevate.
La Decisione e le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
L’esito del giudizio è stato netto. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non significa che la Corte abbia dato torto o ragione al ricorrente nel merito della vicenda, ma piuttosto che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti di forma o di sostanza necessari per essere esaminato.
La conseguenza diretta di questa decisione è duplice e significativa:
1. Condanna alle Spese Processuali: Il ricorrente è stato condannato a pagare tutte le spese sostenute per questa fase del giudizio.
2. Versamento alla Cassa delle Ammende: È stata disposta anche la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, possiamo delineare le cause più comuni che portano a un simile esito. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile, ad esempio, quando i motivi sono generici e non specificano chiaramente la violazione di legge, oppure quando si tenta di ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (primo e secondo grado) e non alla Cassazione, che è giudice di legittimità.
La decisione di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ha una funzione deterrente: scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Le Conclusioni
Questo provvedimento, pur nella sua brevità, è un chiaro monito sull’importanza di preparare un ricorso in Cassazione con estrema cura e solo in presenza di validi motivi di diritto. La declaratoria di ricorso inammissibile non solo rende definitiva la sentenza impugnata, ma comporta anche rilevanti conseguenze economiche per il ricorrente. Affidarsi a una difesa tecnica competente è fondamentale per valutare correttamente le possibilità di successo ed evitare gli esiti negativi di un’impugnazione proposta senza i dovuti presupposti legali.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Perché la Corte non ha spiegato i motivi specifici dell’inammissibilità?
Le ordinanze di questo tipo sono spesso molto sintetiche. La Corte si limita a rilevare la sussistenza di una causa di inammissibilità, senza doverla necessariamente esplicitare in dettaglio, e ad applicare le conseguenze previste dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19803 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19803 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 02/02/1980
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 3940/25 COGNOME
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.);
Visti
Esaminati i motivi di ricorso;
che le doglianze in tema di sussistenza dell’elemento psicologico del reato, di cui
Ritenuto al primo motivo di ricorso, sono manifestamente infondate poiché non si misurano affatto con
gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. p. 3);
altresì che il secondo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, e
Ritenuto in particolare alla omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico in
quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v.
p. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05/2025