Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19348 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19348 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 15 marzo
2024 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del 25 gennaio 2018
con cui il Tribunale di Arezzo in composizione monocratica aveva condannato
NOME alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 2.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di
motivazione e l’erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o
giuridici, irrogando una pena ampiamente contenuta nell’ambito del medio edittale, ha argomentato il modesto scostamento dal minimo dando rilievo al
tipo di stupefacente rinvenuto in possesso del provenuto, alle modalità di occultamento ed al dato quantitativo non esiguo;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere es ensore
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