Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19298 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19298 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 21/06/1984
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di
Appello di Napoli emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, lamentando la mancanza di
motivazione.
2. Rilevato che, dopo avere proposto appello, il ricorrente dinanzi alla Corte territoriale ha concordato la pena, rinunciando a tutti i motivi di gravame salvo quello
attinente alla misura della pena che veniva concordata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema del cd. “patteggiamento in appello”, introdotto dall’art. 1, co. 56, I. n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso
per cassazione relativo a questioni alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, poichè il potere dispositivo riconosciuto alla parte
dalla citata disposizione non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 13 maggio 2025
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