Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18233 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18233 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SIRACUSA il 05/10/1998
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di NOME COGNOME ha
dedotto la violazione dell’art.
62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine
alla mancata applicazione delle attenuanti generiche;
Rilevato che il motivo, peraltro formulato in termini aspecifici, è
meramente reiterativo di una analoga censura disattesa dalla Corte di appello con motivazione congrua e corretta (e che, dunque, si sottrae al sindacato di
legittimità) con riferimento ai plurimi precedenti penali dell’imputato per delitti contro il patrimonio e di spaccio di sostanze stupefacenti;
Considerato il difensore, con il secondo motivo, censura la mancata
applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.;
che il motivo, formulato in termini apodittici, è inammissibile per
Ritenuto aspecificità, in quanto il difensore non si è confrontato con le connotazioni,
oggettive e soggettive, del reato di evasione accertato, che hanno indotto i giudici di merito ad escludere l’applicazione della causa di non punibilità invocata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025.