Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19165 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19165 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROCCELLA IONICA il 21/04/1969
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi meramente riproduttivi di profi di censura ‘relativi al giudizio di responsabilità in ordine a tutti i reati ascritti e al
sanzionatorio (mancata esclusione della recidiva e bilanciamento delle circostanze) già
adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (
veda pagina 5);
ritenuto, in particolare, che nell’ipotesi, quale quella in esame, di reato commesso soggetto a capacità diminuita, l’indagine sulla colpevolezza va compiuta con gli stessi crit
del 27/11/2018, dep.
utilizzabili nei confronti del soggetto pienamente capace (Sez. 2, n.
b31
2019, COGNOME, Rv. 275525; Sez. 3, n. 13996 del 25/10/2017, dep. 2018, Rv. 273170), non essendovi incompatibilità tra il vizio parziale di mente e l’elemento psicologico del re
residuando pur sempre, anche nello status
di imputabilità diminuita, la capacità di intendere e di volere (Sez. 6, n. 9202 del 17/10/2000, dep. 2001, Riva, Rv. 218410);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025
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