Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18936 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18936 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di
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NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione
della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., non è
consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si
vedano le pagg. 4 -5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica
funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l’affermazione di
responsabilità per il delitto di cui all’art. 73 d.p.r 309/90, è parimenti reiterativ pertanto, non consentito atteso che il giudice di appello ha indicato, con argomenti
congrui e non illogici, gli elementi probatori posti a base della dichiarazione di responsabilità per il suddetto delitto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2025.