Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18917 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18917 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 03/01/2001
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il giudizio di
comparazione fra opposte circostanze, lamentando, in particolare, il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate
aggravanti, è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficient motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione
dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv.
245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda
pag. 3 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.