Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18913 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18913 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 11/08/1987
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata formulazione
delle conclusioni da parte del Procuratore Generale, non è consentito poiché tende ad ottenere enunciati di principio privi di effetti favorevoli per il ricorrente at
che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, «in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la
mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle conclusioni nel
23-bis, giudizio di appello, previste dall’art.
comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ma tale vizio non può
essere dedotto dalla difesa per carenza di interesse all’osservanza della disposizione violata» (Sez. 2, n. 44017 del 19/09/2023, COGNOME, Rv. 285346 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.