Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21077 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21077 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 23/12/1978
avverso la sentenza del 17/10/2024 del GIUDICE COGNOME di BRINDISI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME – a cui è stata applicata la pena da lui richiesta
per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 – ha proposto ricorso per cassazione, lamentando: 1) violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc.
pen., dal momento che il giudice avrebbe omesso di indicare gli elementi ostativi ad una pronuncia di proscioglimento; 2) vizi della motivazione e violazione degli
artt. 73, del d.P.R. n. 309 del 1990 e degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. in ordin alla sussistenza di elementi di reità.
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso
sentenza applicativa della pena (art. 444 cod. proc. pen.);
che, in tema di patteggiamento, una volta che l’accordo tra l’imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso p
cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà
dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erro qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misu
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sicurezza, ai sensi dell’art. 448, comma
-bis, cod. proc. pen.; situazioni non
riscontrabili né compiutamente prospettate nel caso di specie.
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritener che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente