Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21054 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21054 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 06/12/1976
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano de
19/09/2024 di conferma della sentenza del Tribunale di Milano del 09/04/2024, di condanna per i reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo con un unico motivo, violazi
di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato. Il giudice a quo ha ritenuto congrua e adeguata la pen peraltro prossima al medio edittale, e/
/ ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità dell’addebito ed avendo il ricorrente commesso il fatt
contestazione durante l’esecuzione di una misura alternativa alla detenzione. Il giudice ha alt dato atto della presenza di numerose condanne concernenti reati contro il patrimonio e due
tentati omicidi, certamente ascrivibili all’imputato, anche se non attinen commercializzazione di sostanze stupefacenti, e in particolare la loro prossimità temporal
nonché della assenza di elementi positivi suscettibili di valutazione ai fini della concessione circostanze attenuanti generiche.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. proc. alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
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