Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le sue Conseguenze
L’esito di un ricorso inammissibile presso la Corte di Cassazione rappresenta un punto fermo nel percorso giudiziario, con implicazioni economiche significative per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze dirette di questa declaratoria, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità e nel rispetto delle norme procedurali.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente, evidentemente insoddisfatto della decisione di secondo grado, ha scelto di adire il massimo organo della giurisdizione penale per far valere le proprie ragioni. Tuttavia, il procedimento davanti alla Suprema Corte si è concluso non con una decisione sul merito della questione, ma con una pronuncia di natura procedurale.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto il ricorso e sentito il Consigliere relatore, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione implica che i giudici non sono entrati nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente, poiché hanno riscontrato la mancanza di uno o più requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per questo tipo di impugnazione. L’inammissibilità blocca l’esame del merito e rende definitiva la sentenza impugnata.
Le Motivazioni
Il testo dell’ordinanza in esame è sintetico e si concentra sul dispositivo, ovvero sulla decisione finale. Non vengono esplicitate le specifiche ragioni che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile. Tuttavia, le cause di inammissibilità sono tipizzate dalla legge e possono includere, ad esempio, la presentazione del ricorso fuori dai termini, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), o la proposizione di questioni di mero fatto, non valutabili in sede di legittimità. La conseguenza diretta e automatica di tale declaratoria, come stabilito dalla legge, è la condanna del ricorrente alle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha applicato una sanzione pecuniaria, condannando il ricorrente al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, una misura volta a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a finanziare progetti di riabilitazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, è emblematica delle conseguenze di un’impugnazione temeraria o proceduralmente scorretta. La decisione riafferma che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria non è solo una conseguenza accessoria, ma funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi dilatori o infondati, che sovraccaricano il sistema giudiziario. Per i cittadini e i loro difensori, ciò sottolinea l’importanza cruciale di una valutazione attenta e rigorosa dei presupposti di ammissibilità prima di intraprendere l’ultimo grado di giudizio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
A quanto ammontava la sanzione pecuniaria in questo caso specifico?
Nell’ordinanza esaminata, il ricorrente è stato condannato al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Quale decisione era stata impugnata con il ricorso?
Il ricorso è stato proposto avverso una sentenza emessa in data 09/01/2025 dalla Corte d’Appello di Milano.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20805 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20805 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 0599007) nato il 01/02/1984
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
/ dato avviso alle parti;i udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano in accoglimento della richiesta di
concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 497- bis
cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo proposto – che deduce omessa motivazione in ordine alla assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. – è
generico poiché non indica quale tra le cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
dovrebbe operare nel caso di specie;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il
ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/05/2025