Ricorso Inammissibile in Cassazione: le Conseguenze Economiche
Quando un procedimento giudiziario arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole da seguire sono estremamente rigorose. Un errore formale o un’impugnazione infondata possono portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche non trascurabili per chi ha presentato l’appello. L’ordinanza del 5 maggio 2025 della Settima Sezione Penale della Cassazione ne è un chiaro esempio, illustrando come il tentativo di ribaltare una decisione possa trasformarsi in un ulteriore onere finanziario.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Brescia il 12 settembre 2024. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, sperando in una riforma del verdetto. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale, che ha fissato l’udienza per la discussione il 5 maggio 2025.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
All’esito dell’udienza, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con una decisione netta e definitiva: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito delle ragioni esposte dal ricorrente, ma si ferma a un livello preliminare, constatando che l’impugnazione non possedeva i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminata.
La conseguenza diretta di tale declaratoria è duplice:
1. La sentenza della Corte d’Appello di Brescia diventa definitiva.
2. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali sostenute nello stesso grado di giudizio.
3. In aggiunta, viene condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non esplicita nel dettaglio le specifiche ragioni che hanno portato a giudicare il ricorso inammissibile. Tuttavia, in ambito penale, le cause di inammissibilità di un ricorso per cassazione sono tipizzate e possono includere, ad esempio, la presentazione di motivi non consentiti dalla legge (come la richiesta di una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità), il mancato rispetto dei termini per l’impugnazione o vizi formali dell’atto stesso. La decisione della Settima Sezione Penale si basa quindi su una valutazione puramente procedurale, stabilendo che l’appello non superava il vaglio preliminare di ammissibilità, rendendo superfluo ogni esame del suo contenuto.
Le Conclusioni
La pronuncia analizzata ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario, soggetto a limiti e formalità precise. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è un evento neutro, ma comporta sanzioni economiche che mirano a disincentivare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate. Per il cittadino, ciò significa che prima di intraprendere un percorso giudiziario così complesso, è essenziale una valutazione attenta e professionale dei presupposti di legge, per evitare che alla delusione per una sentenza sfavorevole si aggiunga il peso di ulteriori costi e sanzioni.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammontava la sanzione pecuniaria in questo caso specifico?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quale corte ha emesso la sentenza impugnata dal ricorrente?
La sentenza impugnata era stata emessa dalla Corte d’Appello di Brescia in data 12 settembre 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20556 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20556 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato il 29/06/1963
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di COGNOME;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME.
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, con riferimento alla condanna per il
reato di cui all’art. 368 cod. pen., sono manifestamente infondati poiché la tardività dell’appello è stata correttamente rilevata dalla Corte di appello. Né il
ricorso (che prospetta la violazione di legge per la mancata restituzione nel termine, prevista dal comma 1, dell’art. 175 cod. proc. pen.) è conferente con la
tipologia della decisione adottata, cioè una sentenza nel merito della responsabilità, trattandosi di questione che va dedotta non con l’impugnazione ma
con la proposizione di autonoma richiesta, al giudice competente, ricorrendone i presupposti.
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
Rilevato, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025
La Presidente relatrice