Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20547 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20547 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 06/07/1977
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME.
che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di
Ritenuto evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e
manifestamente infondati in relazione alla omessa applicazione, con prevalenza sulla recidiva, delle circostanze attenuanti generiche: le argomentazioni difensive
si scontrano, infatti, con la motivazione della sentenza impugnata che, invece, ha valorizzato, ai fini del diniego non solo “il composito florilegio proposto dal
certificato penale” nel quale figurano reati ispirati, come quello di evasione, proprio dal dispregio per le prescrizioni dell’autorità (art. 337 cod. pen., art. 416 cod. pen.
e violazione della disciplina degli stupefacenti), ma anche le concrete modalità
della condotta per cui si è proceduto essendo stato sorpreso, in violazione delle prescrizioni di permanenza presso il domicilio, in orario notturno (alle ore 04:44),
dopo essere rientrato presso il domicilio a seguito di una precedente visita, per la somministrazione di farmaci, presso l’ospedale cittadino;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025